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Testo di legge
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1Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può: a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi; b. pronunciare la comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP RS 311.0 ; c. ordinare l’esecuzione coattiva; d. addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.

2L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.

3Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

Uebersicht

Art. 167 ZPO — Art. 167 ZPO