1Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare: a. in qualità di parte o testimone, dire la verità; b. Nuovo testo giusta n. I 4 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 ( RU 2013 847 ; FF 2011 7255 ). produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio o un consulente in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 2009 RS 935.62 sui consulenti in brevetti; c. tollerare l’ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.
2Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.
3I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.
Uebersicht
Art. 160 ZPO — Art. 160 ZPO