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Testo di legge
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1La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se: a. il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche; b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie; c. una parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice.

2La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Uebersicht

Art. 141 ZPO — Art. 141 ZPO