Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.

2In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 RS 943.03 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: a. il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati; b. le modalità di trasmissione; c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Uebersicht

Art. 130 ZPO — Art. 130 ZPO