1Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, l’anticipo è rimborsato. L’importo che non fosse coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
2La parte condannata a pagare le spese deve pagare all’altra le ripetibili assegnate dal giudice. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
3Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
Uebersicht
Art. 111 ZPO — Art. 111 ZPO