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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
Uebersicht
Art. 104 ZPO — Art. 104 ZPO