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Testo di legge
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1Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono: a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio; b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede; c. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). contro la Confederazione, al giudice della città di Berna o al giudice del domicilio, della sede o della dimora abituale dell’attore; d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.

2Il domicilio si determina secondo il Codice civile RS 210 (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.

Uebersicht

Art. 10 ZPO — Art. 10 ZPO