1L’ufficio dello stato civile esamina se: 1. la domanda sia stata depositata regolarmente; 2. l’identità dei fidanzati sia accertata; 3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 ( RU 2013 1035 ; FF 2011 1987 ). siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati.
2Se tale è il caso, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché il termine legale per la celebrazione del matrimonio. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 ( RU 2019 3813 ; FF 2017 5777 ).
3L’ufficio dello stato civile fissa d’intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.
4L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità competente l’identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera. Introdotto dalla cifra I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 3057 ; FF 2008 2145 2159 ).
Uebersicht
Art. 99 ZGB — Art. 99 ZGB