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Testo di legge
Fedlex ↗

1Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.

2Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: 1. la designazione e la descrizione del fondo; 2. il nome e l’identità del proprietario; 3. la forma di proprietà e la data d’acquisto.

3Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità.

4Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un’iscrizione nel registro fondiario.

1I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria.

2Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Uebersicht

Art. 970 ZGB — Art. 970 ZGB