1Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi: 1. in virtù di un ordine dell’autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive; 2. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). per effetto di un pignoramento; 3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 ( RU 1999 1118 ; FF 1996 I 1 ). in virtù di un negozio giuridico per il quale l’annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie.
2Mediante l’annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
Uebersicht
Art. 960 ZGB — Art. 960 ZGB