Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio antecedente o l’unione domestica registrata contratta con una terza persona sono stati sciolti o dichiarati nulli.
1Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi: 1. in virtù di un ordine dell’autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive; 2. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). per effetto di un pignoramento; 3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 ( RU 1999 1118 ; FF 1996 I 1 ). in virtù di un negozio giuridico per il quale l’annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie.
2Mediante l’annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
1Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: 1. a sicurezza di asserti diritti reali; 2. nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.
2Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell’iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3Il giudice decide queste domande, accorda l’iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ). Un’annotazione non impedisce l’iscrizione di un diritto di grado posteriore.
1L’ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l’uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo.
2Se la restrizione della proprietà decade, l’ente pubblico o il titolare di un compito pubblico deve chiedere la cancellazione della relativa menzione dal registro fondiario. Se la cancellazione non è chiesta, l’ufficio del registro fondiario può procedervi d’ufficio.
3Il Consiglio federale determina in quali materie del diritto cantonale le restrizioni della proprietà devono essere menzionate nel registro fondiario. I Cantoni possono prevedere altre menzioni. Stabiliscono un elenco dei casi di specie da menzionare e lo comunicano alla Confederazione. Nel registro fondiario può essere menzionata l’identità: 1. del rappresentante legale, su sua richiesta o su quella dell’autorità competente; 2. dell’amministratore dell’eredità, del rappresentante degli eredi, del liquidatore ufficiale e dell’esecutore testamentario, su loro richiesta o su quella di un erede o dell’autorità competente; 3. del rappresentante di un proprietario, di un creditore pignoratizio o del titolare di una servitù irreperibili, su sua richiesta o su quella del giudice; 4. del rappresentante di una persona giuridica o di un altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti, su sua richiesta o su quella del giudice; 5. dell’amministratore della comunione dei comproprietari per piani, su sua richiesta o su quella dell’assemblea dei comproprietari o del giudice.
1Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.
2Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza.
3I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l’iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti.
1Per cancellare o per variare un’iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima.
2Quest’autorizzazione può essere data con la loro firma nel libro giornale.
1Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.
2La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l’operazione, od è un suo procuratore.
3La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.
1Quando non siano fornite le prove richieste per un’operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata.
2Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un’iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice.
1Le iscrizioni nel libro mastro avvengono nell’ordine in cui le notificazioni furono presentate, od in cui furono firmati i documenti o fatte le dichiarazioni davanti all’ufficiale del registro.
2Di ogni iscrizione è rilasciato agli interessati un estratto a loro richiesta.
3La forma dell’iscrizione, della cancellazione e degli estratti, è stabilita da un regolamento del Consiglio federale. L’iscrizione e la cancellazione delle servitù prediali devono aver luogo sui fogli del fondo dominante e del fondo servente.
1L’ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l’acquisto della proprietà da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 ( RU 1993 1404 ; FF 1988 III 821 ).
2I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione.
Uebersicht
Art. 96 ZGB — Art. 96 ZGB