Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere.
2Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa.
Uebersicht
Art. 919 ZGB — Art. 919 ZGB