Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.

2Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.

3La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 RS 957.1 sui titoli contabili. Introdotto dall’all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 ( RU 2009 3577 ; FF 2006 8533 ).

Uebersicht

Art. 901 ZGB — Art. 901 ZGB