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Testo di legge
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1Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico. 1bis Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione. Introdotto dalla cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 ( RU 2005 4545 ; FF 2003 7053 7093 ).

2Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.

Uebersicht

Art. 87 ZGB — Art. 87 ZGB