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Testo di legge
Fedlex ↗
1I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall’ufficio del registro fondiario.
2I titoli sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.
3I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.
Uebersicht
Art. 861 ZGB — Art. 861 ZGB