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Testo di legge
Fedlex ↗
1La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.
2Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.
Uebersicht
Art. 844 ZGB — Art. 844 ZGB