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Testo di legge
Fedlex ↗

1La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.

2Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.

Uebersicht

Art. 844 ZGB — Art. 844 ZGB