1Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. 1bis I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale. Introdotto dalla cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 ( RU 2005 4545 ; FF 2003 7053 7093 ).
2L’autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.
3Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all’atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all’autorità di vigilanza. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2022 452 ; FF 2021 485 , 1169 ).
Uebersicht
Art. 84 ZGB — Art. 84 ZGB