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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.

2Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell’atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità.

3Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori.

Uebersicht

Art. 805 ZGB — Art. 805 ZGB