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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario.
2I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d’uso.
Uebersicht
Art. 796 ZGB — Art. 796 ZGB