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Testo di legge
Fedlex ↗

1Nella costituzione del pegno immobiliare dev’essere in ogni caso determinato l’importo del credito in moneta svizzera.

2Se l’obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l’importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore.

Uebersicht

Art. 794 ZGB — Art. 794 ZGB