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Testo di legge
Fedlex ↗

1Per la costituzione dell’onere fondiario è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.

2Nell’iscrizione dev’essere indicato il valore dell’onere in una somma determinata in moneta svizzera, il quale valore, ove trattisi di prestazioni periodiche, corrisponderà, salvo patto contrario, a venti volte la prestazione di un anno.

3Per l’acquisto e l’iscrizione valgono, salvo contraria disposizione, le norme sulla proprietà fondiaria.

Uebersicht

Art. 783 ZGB — Art. 783 ZGB