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Testo di legge
Fedlex ↗

1Le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono.

2I diritti sopra le sorgenti nel suolo altrui sono costituiti quali servitù mediante iscrizione nel registro fondiario.

3L’acqua del sottosuolo è parificata alle sorgenti.

Uebersicht

Art. 704 ZGB — Art. 704 ZGB