1La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
2Sono fondi nel senso di questa legge: 1. i beni immobili; 2. i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario; 3. le miniere; 4. le quote di comproprietà d’un fondo.
3La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: 1. non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e 2. è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 4637 ; FF 2007 4845 ).
1Un fondo può essere connesso a un altro fondo in modo che il proprietario del fondo principale sia anche proprietario del fondo ad esso connesso. Quest’ultimo segue la sorte del fondo principale e non può essere alienato, costituito in pegno o gravato di un altro diritto reale separatamente.
2Se i fondi sono connessi per un fine durevole, il diritto di prelazione legale dei comproprietari e il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà non possono essere fatti valere.
Uebersicht
Art. 655 ZGB — Art. 655 ZGB