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Testo di legge
Fedlex ↗
1Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri.
2Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti.
3Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro.
Uebersicht
Art. 651 ZGB — Art. 651 ZGB