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Testo di legge
Fedlex ↗
I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.
Uebersicht
Art. 617 ZGB — Art. 617 ZGB
I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.
Art. 617 ZGB — Art. 617 ZGB