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Testo di legge
Fedlex ↗

1Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi.

2Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall’autorità competente, tenuto calcolo dell’uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi.

3L’attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi.

Uebersicht

Art. 611 ZGB — Art. 611 ZGB