1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2Esso disciplina in particolare: 1. i registri da tenere e i dati da registrare; 2. l’utilizzazione del numero AVS Nuova espr. giusta l’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 ( RU 2021 758 ; FF 2019 6043 ). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. conformemente all’articolo 50 c della legge federale del 20 dicembre 1946 RS 831.10 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; 3. la tenuta dei registri; 4. la vigilanza . Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 ( RU 2006 4165 ; FF 2006 397 ).
3Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 689 ; FF 2013 3085 ).
4Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.
5Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: 1. alla notificazione di fatti dello stato civile; 2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; 3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri. Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 ( RU 2004 2911 ; FF 2001 1417 ).
1Coll’entrata in vigore delle disposizioni sui diritti reali e prima dell’introduzione del registro fondiario, i Cantoni possono designare le forme, come l’omologazione, l’iscrizione nei catasti, nei registri delle ipoteche e delle servitù, alle quali sono attribuiti immediatamente gli effetti del registro stesso. 2 I Cantoni possono prescrivete che queste forme, anche prima o senza l’introduzione del registro fondiario, abbiano gli effetti di questo per la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l’estinzione dei diritti reali. 3 Per contro, fin che non sia introdotto il registro fondiario od un altro organo di pubblicità parificato al medesimo, non possono verificarsi gli effetti derivanti dal registro a favore dei terzi di buona fede.
Uebersicht
Art. 48 ZGB — Art. 48 ZGB