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Testo di legge
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1Se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi.

2Se al defunto sopravvivono gli avi delle linee paterna e materna, essi succedono in ogni linea in parti eguali.

3L’avo e l’ava premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.

4Essendo premorto l’avo o l’ava della linea paterna o della linea materna senza lasciare discendenti propri, l’intera metà è devoluta agli altri eredi della medesima linea.

5Se non vi sono eredi della linea paterna o materna, l’intera eredità è devoluta agli eredi dell’altra linea.

Uebersicht

Art. 459 ZGB — Art. 459 ZGB