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Testo di legge
Fedlex ↗

1L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.

2Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.

3La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.

Uebersicht

Art. 386 ZGB — Art. 386 ZGB