1L’istituto di accoglienza o di cura può restringere la libertà di movimento soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti e se la misura serve a: 1. evitare di esporre a grave pericolo la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di terzi; oppure a 2. eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all’istituto.
2All’interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d’urgenza.
3La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari.
Uebersicht
Art. 383 ZGB — Art. 383 ZGB