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Testo di legge
Fedlex ↗

1Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.

2Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l’obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.

3Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.

4Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.

Uebersicht

Art. 377 ZGB — Art. 377 ZGB