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Testo di legge
Fedlex ↗

1La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.

2Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.

1Le leggi introduttive cantonali possono decretare che determinate forme di pegno immobiliare previste dal diritto anteriore siano parificate in genere, o per determinati effetti, alle corrispondenti forme di questo codice. 2 In questo caso le disposizioni della nuova legge diventano applicabili, con la sua entrata in vigore, anche a tali diritti di pegno delle leggi cantonali. 3 … Abrogato dalla cifra II n. 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 ( RU 1991 362 ; FF 1988 II 1149 ).

Uebersicht

Art. 33 ZGB — Art. 33 ZGB