1Se a qualcuno è contestato l’uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
2Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell’usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell’offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
1Il grado dei diritti di pegno è determinato dal diritto anteriore fino alla iscrizione Nel testo tedesco «Aufnahme» e in quello francese «immatriculation», ossia «intavolazione». dei fondi nel registro fondiario. 2 Dopo l’introduzione del registro il grado dei crediti sarà determinato dalle disposizioni di questo codice.
Uebersicht
Art. 29 ZGB — Art. 29 ZGB