1L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 3699 ; FF 2015 793 ).
3Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 3699 ; FF 2015 793 ).
4Se l’adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 3699 ; FF 2015 793 ).
5La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l’iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell’adottato nel registro dello stato civile. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 3699 ; FF 2015 793 ).
1L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.
2Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all’adozione e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 3699 ; FF 2015 793 ).
3... Abrogato dalla cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), con effetto dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 3699 ; FF 2015 793 ).
1L’adottando è personalmente e appropriatamene sentito dall’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2L’audizione è messa a verbale.
3L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
1Se necessario, l’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione ordina che l’adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
2La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l’adottando capace di discernimento la chiede.
3L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza.
1Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all’adozione.
2Prima dell’adozione di un maggiorenne va considerato anche l’atteggiamento: 1. del coniuge o del partner registrato dell’adottando; 2. dei genitori biologici dell’adottando; e 3. dei discendenti dell’adottando, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
3La decisione di adozione è, per quanto possibile, comunicata a tali persone.
1L’adottato e i genitori adottivi hanno diritto al rispetto del segreto dell’adozione.
2Le informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere rese note ai genitori biologici soltanto se l’adottato è capace di discernimento e se i genitori adottivi e l’adottato vi hanno acconsentito.
3Le informazioni atte a identificare l’adottato maggiorenne possono essere rese note ai genitori biologici e ai loro discendenti diretti soltanto se l’adottato vi ha acconsentito.
1I genitori adottivi informano l’adottato circa la sua adozione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2L’adottato minorenne ha diritto di essere informato sui suoi genitori biologici, purché le informazioni non permettano di identificarli. Gli sono fornite informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.
3L’adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere che gli siano rese note l’identità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi. Può inoltre chiedere che gli siano fornite informazioni sui discendenti diretti dei suoi genitori biologici, se questi sono maggiorenni e vi hanno acconsentito.
1Le informazioni circa i genitori biologici e i loro discendenti diretti o l’adottato sono fornite dall’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione.
2L’autorità cantonale informa in merito alla domanda d’informazione le persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso a essere contattate dal richiedente. Può affidare tali compiti a un servizio specializzato nella ricerca di persone.
3Se le persone oggetto della domanda d’informazione rifiutano di stabilire un contatto personale, l’autorità cantonale o il servizio incaricato delle ricerche ne informa i richiedenti e li rende attenti sui diritti della personalità delle persone oggetto della domanda d’informazione.
4I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare i genitori biologici, i loro discendenti diretti o l’adottato che ne facciano richiesta.
1I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che ai secondi sia concesso il diritto di intrattenere adeguate relazioni personali con l’adottato minorenne. Tale convenzione e le sue eventuali modifiche sono sottoposte per approvazione all’autorità di protezione dei minori del domicilio dell’adottato. Prima di decidere, l’autorità di protezione dei minori o un terzo incaricato sente personalmente e appropriatamente l’adottato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l’adottato è capace di discernimento è necessario il suo consenso alla convenzione.
2Se il bene dell’adottato è minacciato o vi è disaccordo circa l’attuazione della convenzione, decide l’autorità di protezione dei minori.
3L’adottato può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori biologici. Contro la sua volontà i genitori adottivi non possono neppure fornire informazioni ai genitori biologici.
Uebersicht
Art. 268 ZGB — Art. 268 ZGB