1La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: 1. dal marito; 2. dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età.
2L’azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre.
3L’azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 1998 RS 810.11 sulla medicina della procreazione. Nuovo testo giusta l’art. 39 della LF del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 ( RU 2000 3055 ; FF 1996 III 189 ).
1Se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, l’attore deve dimostrare che il marito non è il padre.
2Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest’ultimo per causa di morte. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 ( RU 1999 1118 ; FF 1996 I 1 ).
1Se il figlio è stato concepito prima della celebrazione del matrimonio o in un momento in cui la comunione domestica era sospesa, la contestazione non dev’essere ulteriormente motivata.
2La paternità del marito è tuttavia presunta anche in questo caso quando sia reso verosimile ch’egli abbia avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
1Il marito può proporre l’azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.
2L’azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
Uebersicht
Art. 256 ZGB — Art. 256 ZGB