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Testo di legge
Fedlex ↗
1Al di là dell’amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.
2I terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.
3Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell’unione coniugale. Il coniuge superstite può domandare che nella divisione i beni da esso apportati nella comunione gli sieno attribuiti imputandoli alla sua quota.
Uebersicht
Art. 228 ZGB — Art. 228 ZGB