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Testo di legge
Fedlex ↗

1I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

2Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.

3I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.

1Alla morte di uno dei coniugi la metà della sostanza comune passa al coniuge superstite. 2 L’altra metà passa agli eredi del defunto, riservati i diritti ereditari del coniuge superstite. 3 Se il coniuge superstite è indegno di succedere non può in alcun caso pretendere una parte della sostanza comune maggiore di quella che gli sarebbe spettata in caso di divorzio.

Uebersicht

Art. 225 ZGB — Art. 225 ZGB