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Testo di legge
Fedlex ↗
1Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.
2Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.
1Se nel fallimento di uno dei coniugi rimangono dei creditori insoddisfatti, subentra per legge la separazione dei beni. 2 Qualora una persona, i cui creditori possiedono dei certificati di carenza di beni, voglia contrarre matrimonio, il regime di separazione dei beni può essere conseguito da ciascuno degli sposi mediante iscrizione nel registro dei beni matrimoniali fatta prima della celebrazione.
Uebersicht
Art. 182 ZGB — Art. 182 ZGB