Il matrimonio può essere celebrato al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.
1Il matrimonio è celebrato nel locale a ciò destinato del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati.
2Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un’autorizzazione a celebrare il matrimonio.
3Il matrimonio può essere celebrato in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.
1Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.
2L’ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio.
3Ricevute le risposte affermative, l’ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato. Il Consiglio federale e, nell’ambito della loro competenza, i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione necessarie. Il matrimonio celebrato da un ufficiale dello stato civile può essere annullato soltanto per uno dei motivi previsti dal presente capo. Il matrimonio è dichiarato nullo se: Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 590 ; FF 2023 2127 ). 1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 ( RU 2021 747 ; FF 2019 7151 , 2020 1135 ). al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata con una terza persona e il matrimonio antecedente o l’unione domestica registrata non erano stati sciolti; 2. al momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento; 3. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 ( RU 2005 5685 ; FF 2003 1165 ). la celebrazione era vietata per parentela; 4. Introdotto dall’all. cifra II n. 4 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 ( RU 2007 5437 ; FF 2002 3327 ). uno degli sposi non intendeva creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri; 5. Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 ( RU 2013 1035 ; FF 2011 1987 ). uno degli sposi ha contratto matrimonio senza che ciò corrispondesse alla sua libera volontà; Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10 ). 6. Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 15 mag. 2013 sulle misure contro i matrimoni forzati ( RU 2013 1035 FF 2011 1987 ; FF 2011 1987 ). Abrogato Nuovo cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), con effetto dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 590 ; FF 2023 2127 ). ...
1Il giudice dichiara nullo il matrimonio se uno dei coniugi era minorenne al momento della celebrazione e non ha ancora compiuto il venticinquesimo anno di età nel momento in cui è promossa l’azione di nullità.
2Il matrimonio è tuttavia valido se il coniuge in questione: 1. è ancora minorenne e il giudice giunge eccezionalmente alla conclusione che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento del matrimonio e che ciò corrisponda alla sua libera volontà; o 2. è divenuto maggiorenne e il giudice giunge alla conclusione che esprima liberamente la volontà di mantenere il vincolo coniugale.
1L’azione di nullità è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 590 ; FF 2023 2127 ). Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l’autorità competente per promuovere l’azione. Per. introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 15 mag. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 ( RU 2013 1035 ; FF 2011 1987 ).
2Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.
3L’azione è proponibile in ogni tempo. L’azione di nullità per minore età di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio deve tuttavia essere promossa prima che il coniuge in questione compia il venticinquesimo anno di età. Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 590 ; FF 2023 2127 ). Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se: 1. al momento della celebrazione del matrimonio era, per causa transitoria, incapace di discernimento; 2. aveva dichiarato per errore di acconsentire alla celebrazione, sia che non intendesse sposarsi, sia che credesse di sposare un’altra persona; 3. aveva contratto matrimonio perché intenzionalmente indotto in errore su qualità personali essenziali dell’altro; 4. Abrogato dalla cifra I n. 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, con effetto dal 1° lug. 2013 ( RU 2013 1035 ; FF 2011 1987 ). ...
1L’azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa di nullità, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 590 ; FF 2023 2127 ).
2L’azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un erede può tuttavia proseguire l’azione già promossa al momento del decesso.
1La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso.
2Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli.
3La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri. Introdotto dall’all. cifra II n. 4 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 ( RU 2007 5437 ; FF 2002 3327 ).
1Se i coniugi hanno conchiuso una convenzione matrimoniale giusta le disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, tale convenzione conserva la sua validità e, salve le disposizioni del presente titolo concernenti i beni riservati, l’efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale dei beni, il loro intero regime dei beni rimane sottoposto alle norme della legge anteriore. 2 I beni riservati dei coniugi sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni. 3 Le convenzioni che modificano la partecipazione all’aumento o alle diminuzioni nel regime dell’unione dei beni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
1Il regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza. 2 Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.
1I coniugi che vivevano nel regime comune dell’unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all’ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti. 2 In tal caso, la partecipazione convenzionale all’aumento vale per la somma totale degli aumenti della sostanza d’ambo i coniugi, salvo che si sia altrimenti stabilito per convenzione matrimoniale. I coniugi che avevano adottato la separazione dei beni sotto la legge anteriore sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni. Le convenzioni matrimoniali concluse prima dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 ma efficaci soltanto sotto la legge nuova non sottostanno all’approvazione dell’autorità tutoria.
1Con l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali. 2 Il diritto di consultare il registro rimane garantito.
Uebersicht
Art. 10 ZGB — Art. 10 ZGB