1La domanda di revisione dev’essere indirizzata per scritto all’autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ). 1bis Nel caso dell’articolo 66 capoverso 2 lettera d, la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo l’articolo 44 CEDU RS 0.101 è divenuta definitiva. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ).
2Dopo dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell’articolo 66 capoverso 1.
3Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso.
Uebersicht
Art. 67 VwVG — Art. 67 VwVG