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Testo di legge
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1L’autorità di ricorso, a domanda di una parte o d’ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.

2Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se: a. la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti; b. la parte prova che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni; c. la parte prova che l’autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli 26–28 sull’esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppure d. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 ( RU 2022 289 ; FF 2021 300 , 889 ). la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950 RS 0.101 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.

3I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest’ultima.

Uebersicht

Art. 66 VwVG — Art. 66 VwVG