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Testo di legge
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1Gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero Oggi: La Posta Svizzera (Posta). o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. 1bis Gli scritti indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellettuale Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 ( RU 1977 1997 ; FF 1976 II 1 ).

2Se la parte si rivolge in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine è reputato osservato.

3Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ).

Uebersicht

Art. 21 VwVG — Art. 21 VwVG