Testo di legge

1La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale.

2La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto, secondo la procedura stabilita dalla legge.

40 La norma transitoria relativa a questo articolo, approvata con votazione popolare del 1.6.2008: voti favorevoli 68'127, voti contrari 23'108, è decaduta il 1.1.2011 - BU 2008, 327.

41 Modifica dell’art. 82 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 57'531, voti contrari 8’145 in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 87.

42 Modifica dell’art. 83 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.

43 Modifica dell’art. 84 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'151, voti contrari 14'847, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.

44 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.

101.000 15 3La revisione parziale deve limitarsi ad un campo normativo unitario; può comprendere più disposizioni.

4La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.45 3. Ricevibilità

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