1La revisione totale della Costituzione può essere proposta:
a) dal Consiglio di Stato; b) dal Gran Consiglio, con il voto della maggioranza dei suoi membri; c) da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto.
2La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.42 2. Procedura Art. 8443 1Quando la proposta è di iniziativa popolare o del Gran Consiglio i cittadini aventi diritto di voto devono preliminarmente decidere, in un’unica votazione, se vogliono la revisione totale e se il progetto deve essere elaborato dal Gran Consiglio oppure dalla Costituente.
2L’iniziativa popolare per la revisione totale può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare.
3La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo cinque anni.
4Consiglio di Stato e Gran Consiglio applicano la procedura prevista per la legislazione cantonale.
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