1Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
22 Modifica dell’art. 37 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
23 Modifica dell’art. 39 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.
24 Introduzione dell’art. 39 cpv. 2bis approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.
25 Modifica dell’art. 42 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari 14’030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
26 Introduzione dell’art. 42a approvata con votazione popolare del 26.9.2021: voti favorevoli 46'905, voti contrari 43'547, in vigore dal 18.2.2022 - BU 2022, 40.
101.000 9 2L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza.
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