Testo di legge

1Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

2Per la forma della domanda e la procedura di voto valgono le disposizioni relative all’iniziativa popolare.

Referendum facoltativo Art. 4225 Sottostanno al voto popolare se richiesto nei sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:

a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale; b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1’000’000.– o una spesa annua superiore a fr. 250’000.– per almeno quattro anni; c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

Referendum finanziario obbligatorio Art. 42a26 1Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità obbligatoria della spesa.

2La legge ne disciplina le modalità.

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