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Testo di legge
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Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice.

1L’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura, se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 439 capoverso 3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

2Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso: a. al giudice che ha pronunciato la pena o misura da eseguire; b. al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del pubblico ministero che ha emesso il decreto d’accusa.

3Il giudice decide se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

4Per le domande di scarcerazione è competente il giudice che ha ordinato la carcerazione di sicurezza. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

1Le pene cadute in prescrizione non possono essere eseguite.

2L’autorità d’esecuzione esamina d’ufficio se la pena è caduta in prescrizione.

3Contro l’incombente esecuzione di una pena o misura caduta in prescrizione il condannato può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo del Cantone d’esecuzione. Questa decide anche riguardo all’effetto sospensivo del reclamo.

4Se ha scontato una sanzione privativa della libertà caduta in prescrizione, il condannato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale in applicazione analogica dell’articolo 431.

1Le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell’ambito del procedimento penale sono riscosse conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sull’esecuzione e sul fallimento.

2Le pretese per spese procedurali si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giudicato della decisione sulle spese. L’interesse moratorio è del 5 per cento.

3La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate della riscossione delle prestazioni finanziarie.

4Le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati. Nella misura in cui concernono pretese civili, le sentenze sono eseguite conformemente alla procedura civile vigente nel luogo dell’esecuzione e alla legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sull’esecuzione e sul fallimento. La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate delle pubblicazioni ufficiali. Il Consiglio federale e, per quanto ne abbiano la competenza, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’esecuzione del presente Codice.

1L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 1.

2L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con il presente Codice, non sono state modificate formalmente dallo stesso. Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con la presente legge è regolato nell’allegato 2.

1I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente Codice mantengono la loro validità.

1I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2I conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali sono decisi dal Tribunale penale federale.

Uebersicht

Art. 44 StPO — Art. 44 StPO