1All’accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se: a. il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto; b. l’accusatore privato ritira l’azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado; c. l’azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile.
2In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all’accusatore privato se: a. il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto; e b. l’imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l’articolo 426 capoverso 2.
3Se il querelante ritira la querela nell’ambito di una conciliazione esperita dal pubblico ministero, le spese procedurali sono di norma a carico della Confederazione o del Cantone.
4L’accordo tra il querelante e l’imputato in merito all’assunzione delle spese in caso di ritiro della querela necessita dell’approvazione dell’autorità che dispone l’abbandono. Esso non deve danneggiare la Confederazione o il Cantone.
Uebersicht
Art. 427 StPO — Art. 427 StPO