1Se ritiene che non sussistano i motivi di revisione addotti, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione e revoca gli eventuali provvedimenti cautelari.
2Se ritiene fondati i motivi di revisione addotti, il tribunale annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e: a. rinvia la causa all’autorità da esso designata, per nuovo esame e giudizio; o b. emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti.
3Se dispone il rinvio, il tribunale d’appello determina in che misura i motivi di revisione accertati annullano il giudicato e l’esecutività della decisione impugnata e a quale fase vada riaperto il procedimento.
4Se sono adempiute le relative condizioni, il tribunale d’appello può provvisoriamente porre o mantenere in carcere di sicurezza l’imputato.
Uebersicht
Art. 413 StPO — Art. 413 StPO