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Testo di legge
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1Il tribunale d’appello esamina preliminarmente in procedura scritta l’istanza di revisione.

2Il tribunale non entra nel merito se l’istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta.

3Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni.

4Il tribunale dispone i necessari complementi di prova e degli atti, nonché i provvedimenti cautelari del caso, in quanto non siano di competenza di chi dirige il procedimento secondo l’articolo 388.

Uebersicht

Art. 412 StPO — Art. 412 StPO